Una norma che misura la civiltà del nostro paese, un’attenzione ad una gamma di situazioni variegata e che in ogni caso può generare sincero sgomento in chi si ritrova a dover lasciare solo al mondo un figlio, un parente, una persona cara che non è in grado di badare completamente o affatto a se stessa.

La normativa c.d. del “dopo di noi” mira a favorire la creazione di un'”armatura” patrimoniale e giuridica a favore di soggetti deboli che, per la loro età o per la loro condizione familiare, si potranno ritrovare nella verosimile situazione di poter rimanere privi di qualcuno che si occupi di loro pur avendone oggettivamente bisogno a causa di grave disabilità dalla nascita o sopravvenuta. Tale normativa, per l’appunto, costruisce attorno alla loro condizione una rete di protezione, di tutela e di intervento proattivo e preventivo articolato e possibilmente non dipendente o non totalmente dipendente dalla tradizionale devoluzione ad istituti di cura.

Ciò avviene da un punto di vista patrimoniale in particolare puntando agli istituti del trust, della costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e della costituzione di fondi speciali assistiti da contratti di affidamento fiduciario. Il tutto da un punto di vista tributario assistito da un regime di esenzione dalle imposte di successione e di donazione che intervengono sia in sede di segregazione che in sede, eventuale, di ritorno nella sfera di disponibilità del soggetto segregante in caso di premorienza del beneficiario.

Tali previsioni ricorrono al verificarsi di presupposti soggettivi ed oggettivi chiaramente determinati:

  • soggetto affetto da disabilità grave (art. 3 della L. n°104/1992);
  • redazione del negozio giuridico per atto pubblico;
  • individuazione in maniera univoca dei soggetti coinvolti e dei loro ruoli, individuazione dei bisogni specifici del soggetto beneficiario, indicazione delle modalità di soddisfazione di bisogni e necessità specifiche dei beneficiari allo scopo di evitarne la c.d. istituzionalizzazione;
  • individuazione degli obblighi dei gestori o dei soggetti fiduciari;
  • individuazione dei beni destinati al soddisfacimento delle necessità e dei bisogni dei beneficiari;
  • la nomina di un soggetto preposto al controllo dell’operato del gestore o del fiduciario;
  • l’individuazione del termine con il decesso del beneficiario e le modalità di destinazione del patrimonio residuo.

L’attività della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha permesso di stendere e successivamente di migliorare ed armonizzare, nonché di rendere coerente con le rationes intrinseche il Disegno di Legge sul c.d. “dopo di noi”, in particolare agendo sulle specifiche previsioni tributarie con lo sforzo di non colpire qualsiasi trasferimento sia nella direzione del patrimonio segregato sia in un eventuale caso di ritorno alla condizione originaria per il venir meno delle finalità che l’avevano determinato.

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