Momento di grande incertezza nelle interpretazioni rese dalla Cassazione con ordinanze e sentenze in materia di presupposti per l’assoggettamento ad I.R.A.P..

In particolar modo l’evoluzione che essa aveva dato modo di individuare con una qualche sicurezza deve forse essere messa in dubbio da quanto sta succedendo nel corso del 2016, durante il quale a nuove aperture e a diverse conferme si mischiano disorganicamente prese di posizione che lasciano sorpresi in quanto rivelano una mancanza di coerenza che lascia tutti disorientati? Parliamo in particolare di quanto concerne la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione con riferimento a lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, nonché imprese familiari. Sentenze ed ordinanze vicine ed anche meno vicine nel tempo avevano sostanzialmente fatto segnare nel tempo una graduale attestazione su posizioni interpretative che mostravano una corretta attenzione all’effettiva verifica dell’esistenza dell’autonoma organizzazione, richiamando alla necessità di compiere un concreto approfondimento nel merito caso per caso, al fine di individuare se gli elementi potenzialmente rivelatori dell’autonoma organizzazione fossero in grado di integrare quel quid pluris atto a generare una ricchezza ulteriore, un valore aggiunto rispetto all’attività condotta esclusivamente dal titolare. Ancora, un altro concetto di cui non si ritrova traccia nell’ordinanza 24060/2016, depositata il 24 novembre scorso, è quello che fa riferimento – nel caso di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ad esso assimilato o nel caso di una collaborazione familiare – ad un apporto del tutto mediato o generico o meramente operativo, il quale non porterebbe a dover ritenere integrato il presupposto per l’assoggettamento ad I.R.A.P..

Pare esserci una vera disarmonia tra le pronunce che contravvengono alla tendenza che si stava delineando e quelle che vi appartengono totalmente, cioè tutte quelle sentenze o ordinanze che via via avevano aperto alla verifica specifica dell’esistenza dell’autonoma organizzazione in capo al lavoratore autonomo, alla considerazione del piccolo imprenditore quale soggetto possibilmente privo di autonoma organizzazione addirittura con l’individuazione di alcune categorie per le quali sarebbe addirittura potenzialmente connaturata tale mancanza, all’estensione della necessità di opportuna verifica degli elementi costituenti presupposto anche in capo all’impresa familiare.

L’interprete, il professionista soprattutto, si ritrova a dover fare i conti con nuova incertezza e forse con una nuova stagione di proliferazione di contenziosi.

Riferimenti giurisprudenziali: Sentenze Cass. n°12616/2016, n°10777/2013, n°9451/2016; Ordinanze Cass. n°24046/2016, n°17429/2016, n°24060/2016; altre)