Stretta sui pagamenti della Pubblica Amministrazione a favore di contribuenti esposti.

È stato modificato l’articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica devono procedere ad idonea verifica della posizione del beneficiario presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di procedere ad effettuare pagamenti, sincerandosi così che quest’ultimo non si trovi in condizioni di morosità con riferimento ad una o più cartelle di pagamento notificate. Il blocco viene attivato qualora si riscontri un debito superiore a 5.000€ (la soglia precedente, pari a 10.000€, è stata modificata dall’art. 1, co. 986 ss. L. 205/2017).

Il via libera può avvenire in caso di comunicazione positiva da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o in caso di silenzio nei 5 giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Il procedimento prevede che, alla ricezione della comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione/società partecipata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione eventualmente comunichi l’esistenza di situazioni debitorie oltre le soglie previste e l’intenzione di procedere a pignoramento presso terzi per avere soddisfazione di quanto vantato, con conseguente sospensione del pagamento nei confronti del creditore/contribuente fino a concorrenza del debito iscritto nei ruoli.
In questo secondo caso in cui si siano ravvisati debiti oltre la soglia, passati 60 giorni (precedentemente 30) di tempo senza che avvenga alcunché, la Pubblica Amministrazione/società partecipata procede al pagamento dovuto, con soddisfazione del creditore/contribuente.

La nuova normativa non si applica con riferimento a quei debiti per i quali sia stata accordata la rateizzazione.

La norma così modificata sarà in vigore dal 1° marzo 2018.